Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli e di valorizzare le comunità italiane all'estero.
      2. La divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano rappresenta una delle priorità della politica estera del Paese.
      3. Allo scopo di facilitare l'integrazione linguistica e culturale degli immigrati, la Repubblica si impegna a diffondere l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua all'interno del territorio nazionale.